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Poker, tasse e legge: la parola all’esperto (parte 1)

Nicola Pagano
Nicola Pagano
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Poker, tasse e legge: la parola all’esperto (parte 1) 0001

Siamo di nuovo in compagnia di Pietro Cesaroni, commercialista e revisore contabile, titolare dello Studio Cesaroni di Prato, consulente tecnico d’ufficio presso il Tribunale di Prato ma, oltre a questo, appassionato giocatore di Texas Hold’em.
Riprendiamo il discorso iniziato con il Rag. Cesaroni in merito alla questione della tassazione che lo Stato intende imporre sulle vincite realizzate dai players italiani nei tornei live giocati all’estero.

Rag. Cesaroni, grazie ancora per essere qui con noi. Nella discussione precedente ci ha illustrato il punto di vista dell’Agenzia delle Entrate in merito alla questione delle tasse sulle vincite nei tornei all’estero. Da più parti tuttavia vengono poste questioni in merito alla legittimità di tale posizione, soprattutto relativamente al problema della doppia imposizione. Ci può illustrare questo aspetto?

Cercherò di essere il più chiaro possibile visto che l’argomento da trattare è molto complesso.
L’Italia ha stipulato molte convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito e/o sul patrimonio sia con gli stati Europei sia con alcuni stati Extra Europei. Le Convenzioni per evitare la doppia imposizione sono degli accordi bilaterali, con i quali gli stati contraenti regolano l’esercizio della propria potestà impositiva riguardo a fattispecie che possono essere rilevanti, ai fini fiscali, per entrambi gli ordinamenti. Pertanto, attraverso di essi, si cerca di prevenire i possibili conflitti di imposizione che sorgono quando la medesima attività è tassata da entrambi gli stati.

Al fine di evitare la doppia imposizione, le imposte sui redditi esteri possono dare diritto ad un credito d’imposta. Tale credito, tuttavia, spetta solo quando le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo, cioè quando sono diventate irripetibili, pagate per il loro ammontare totale. Ne consegue che le imposte estere pagate in via provvisoria, a titolo di acconto o quelle per cui è possibile richiedere il rimborso totale o parziale, non danno origine al credito d’imposta. Solo quando dette imposte diventano definitive o irripetibili si possono far valere ai fini del credito d’imposta, e questo può avvenire anche in anni successivi a quello del reddito estero dichiarato. E’ fondamentale che le certificazioni e/o i documenti da cui risultino gli importi dei redditi prodotti e delle imposte pagate all’estero in via definitiva , devono essere conservati con cura.

In base all’Art. 165 del TUIR, il credito sulle imposte definitivamente pagate all’estero spetta fino a concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero e il reddito complessivo dell’anno medesimo.

So di non essere stato esaustivo, ma l’argomento trattato ha varie sfaccettature ed le applicazioni delle norme devono essere applicate a seconda dei casi che si presentano.

Un altro elemento che viene messo in discussione riguarda la pratica, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di affidarsi ad un sito di settore, quale The Hendon Mob (http://www.thehendonmob.com/), per il reperimento di informazioni sulle vincite dei giocatori. Non essendo il sito di una federazione o di un’organizzazione ufficiale di settore (come ad esempio Federbingo), è da considerarsi un elemento di attendibilità?

Personalmente non ritengo che l’acquisizione di informazioni su questo sito o simili sia sufficiente per emettere un avviso di accertamento, mentre mi troverei in difficoltà qualora questi dati siano avvalorati da movimenti contabili bancari.

Se avete dubbi e domande in materia fiscale applicata al poker che volete porre a Pietro Cesaroni, potete scrivere a: support@pokernews.com

Lo studio Cesaroni si trova a Prato in Via del Molinuzzo, 83; Tel. 0574 634765 - Fax 0574 634765

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