Comunitaria 2008: Approvato L'Articolo 22, Novità Per il Poker On line e Live
La discussa Legge Comunitaria 2008 abbassa il tiro, ripercorrendo il testo di legge e apportando delle modifiche significative. La grande svolta è stata la totale abrogazione delle pene per i giocatori frequentatori di siti non autorizzati.
Inizialmente, la legge dettava pene detentive e sanzioni pecuniarie a carico degli organizzatori di giochi non autorizzati o con modalità diverse da quelle previste dalla legge. Non venivano esclusi neppure chi pubblicizzava i giochi senza autorizzazione, tanto meno chi gli utilizzava.
Nel nuovo testo governativo, una cosa risulta chiara: l'unico vero responsabile è colui che promuove il gioco illegale o pratica questa attività con una concessione, ma al di fuori delle modalità prescritte dall'AAMS. Cito dall'articolo 4, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401: "È punito altresì con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
Chiunque ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000"
Per chi frequenta le com, la situazione dovrebbere essere migliorata con l'abrogazione totale della norma, che prevedeva sanzioni per i giocatori di giochi non autorizzati. Un punto a favore per la libertà di scelta, anche se la norma non segnala nel dettaglio e con chiarezza questa possibilità.
Certamente, un comportamento protezionista(pratica politica antica per l'Europa) ha segnato anche alcune oscurità nella norma stessa. Come sappiamo, l'unico Stato che si è dimostrato abbastanza permissivo è stata la Spagna, gli altri stanno cercando di tirare acqua al proprio mulino. Forse, solo arrivando ad una comune visione tra stati membri, si avrà una legge trasparente ed equa, ma questo è solo una personale speranza.
Tornando ai punti oscuri e ostici dell'articolo 22, volevo ancora segnalare il comma 22.200 che regola degli aspetti del poker sportivo live: "l' esercizio e la raccolta dei tornei di poker sportivo non a distanza sono consentiti ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi attraverso rete fisica nonché ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui al comma 15 previa autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato."
Se il Senato accetterà la proposta, senza apportare modifiche, i circoli non potranno più organizzare da soli tornei di poker live. Non si comprende, almeno ad una lettura da giuristi profani, in quali termini e nello specifico, quali modalità dovranno adottare per farlo.
Come spesso accade, la legislazione ha molteplici interpretazioni; solo le vicende, le sentenze faranno scuola e segneranno la storia legale di questo ordinamento che con il tempo si comprenderà sempre meglio.
Ancora una volta l'impressione è che non si abbia legiferato in modo definitivo, ascoltando le parti interessate e ragionando insieme per una legge più attenta a tutta la realtà pokeristica.
La sensazione è simile a quando devi raggiungere un luogo e continui a perderti in un dedalo di viuzze tortuose, ritrovandoti sempre al punto di partenza.
Mi auguro che a breve, aiutati e supportati anche dall'informazione e dalle discussioni sui forum, si possa ritrovare un po' di chiarezza.